Organizzazione tecnica: VIAGGI SOLIDALI
Assicurazione responsabilità civile: MONDIAL ASSISTANCE 3441/175498 Programmi trasmessi alla Provincia di Torino Licenza di esercizio: n. UL/2005/00000065/7 del 12/05/2005 Date e prezzi potrebbero essere aggiornati come da Regolamento (art. 5) e per variazioni del cambio Euro/monete estere. Le variazioni verranno comunicate all’atto della prenotazione e/o iscrizione.
Direttore tecnico: Enrico Marletto
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO – Ai sensi degli articoli del Codice del Consumatore di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (…) che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico».
2) FONTI LEGISLATIVE – Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato Codice del Consumatore.
3) PRENOTAZIONI – La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso elettronico, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso l’agenzia di viaggi venditrice L’agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, rilascerà al consumatore, ai sensi dei relativi articoli del Codice del Consumatore, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si dà atto che l’agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell’organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art.1.3 CCV oltre che di venditore, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del Consumatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI – All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato in una soluzione unica l’intero ammontare della quota di partecipazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
5) PREZZO – Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; servizi del corrispondente estero; costo vettori aerei;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE – Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato, proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi, saranno addebitati la quota di iscrizione e il corrispettivo per il recesso nella misura di:
- 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% da 14 a 9 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% da 8 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) dalla partenza;
- 100% dopo tali termini;
Il giorno della partenza è sempre escluso; il giorno dell’annullamento è sempre compreso.
Nel caso in cui la rinuncia venisse comunicata dopo l’emissione dei biglietti aerei, per la sola parte di penalità relativa ai voli, si intende applicata la penalità imposta dal vettore aereo, mentre rimangono valide le percentuali di cui sopra per la restante quota di partecipazione.
Nel caso in cui la rinuncia comporti penalità sui servizi a terra opzionati e pagati da Viaggi Solidali, queste penalità sono da ritenersi a carico del partecipante. Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
7) ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO – Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare tutti i diritti sanciti dagli articoli e relativi commi del Codice del Consumatore. e del CCV, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo. L’organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore e materialmente incassato dall’organizzatore, a meno che il recesso dell’organizzatore dipenda da una delle ipotesi previste dagli articoli del Codice del Consumatore (forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo partecipanti) e mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dai relativi articoli e commi.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA – L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI – Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio previste nel Codice del Consumatore ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto;
c ) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata preventivamente. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI – I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quelle particolari richieste che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11) REGIME DI RESPONSABILITÀ – L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni e Codici sopra citati.
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO – Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA – L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
14) RECLAMI E DENUNCE – Il consumatore, ai sensi dell’art. 19 1° comma d.lgs.111/95, deve denunciare sotto forma di reclamo scritto, all’organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi al fine di consentire all’organizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
15) FONDO DI GARANZIA – È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi delle norme stabilite nel Codice del Consumatore, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono decise con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi di quanto stabilito dal Codice del Consumatore.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art.7; art.8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 13. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA
CONDIZIONI INTEGRATIVE VIAGGI SOLIDALI
COPERTURE ASSICURATIVE PER I VIAGGIATORI
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono coperti da polizza MONDIAL Assistance Italia S.p.A. (Polizza n. 166599), compagnia specializzata nelle coperture assicurative del turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche” e “Bagaglio”: le relative condizioni sono pubblicate sul sito www.viaggisolidali. it e sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza. Il partecipante è tenuto ad avere con sé durante il viaggio la polizza assicurativa; in caso di necessità deve sporgere immediatamente denuncia alla centrale operativa della MONDIAL Assistance Italia S.p.A secondo quanto indicato sulla polizza. Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono inoltre coperti da polizza MONDIAL Assistance Italia S.p.A. per la garanzia “Annullamento viaggio” (Polizza n. 181124), salvo esplicita richiesta scritta. Le condizioni generali di assicurazione in forma integrale e i relativi massimali sono pubblicati sul sito www.viaggisolidali.it e verranno consegnati al viaggiatore unitamente ai documenti d’iscrizione al viaggio.
VIAGGI CON CASSA COMUNE – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzazione tecnica del viaggio con Cassa Comune comporta che la Soc. Coop. Sociale Onlus VIAGGI SOLIDALI si occupi e risponde soltanto del trasporto dall’Italia alla località turistica prescelta, mettendo a disposizione altresì un mediatore culturale non professionista che, oltre a facilitare i contatti con organizzazioni sociali, culturali e politiche del paese, si limiterà, in alcuni casi, ad aiutare i partecipanti al viaggio nella scelta, in loco, degli altri servizi, come vitto, trasporti con mezzi locali, che saranno concordati direttamente e autogestiti dai partecipanti con gli operatori locali prescelti dagli stessi. Pertanto, i partecipanti costituiranno tra loro una “Cassa Comune” da loro stessi amministrata e gestita alla quale è estranea la Soc. Coop. Sociale Onlus VIAGGI SOLIDALI, che non percepirà perciò alcun specifico compenso.
PARTECIPANTE COORDINATORE – MEDIATORE CULTURALE
Per i viaggi in cui viene indicato un coordinatore – mediatore culturale, a quest’ultimo viene affidato dal gruppo il compito di coordinare la gestione collettiva del viaggio. Il coordinatore – mediatore culturale usufruisce delle gratuità concesse al gruppo sia per i trasporti aerei che per i servizi a terra.
FOGLIO NOTIZIE E INCONTRO PRELIMINARE
A ciascun partecipante verrà consegnata prima della partenza una cartella contenente il riepilogo dei servizi compresi nella quota di partecipazione, il piano dei voli aerei, nonché il computo definitivo della quota di partecipazione e del saldo da inviare alla Soc. Coop. Sociale Onlus VIAGGI SOLIDALI. Prima della partenza è normalmente previsto un incontro preparatorio al viaggio, con lo scopo di conoscere gli altri partecipanti, reperire materiale informativo relativo al viaggio e, se possibile, conoscere il coordinatore – mediatore culturale. Nel caso non venisse effettuata la riunione e comunque per tutti coloro che non potessero partecipare all’incontro viene fornita copia della dispensa formativa sul viaggio.
SITUAZIONE DI SICUREZZA NEI PAESI DEL MONDO
I partecipanti che si iscrivono ai viaggi sono sollecitati ad informarsi preventivamente presso gli organi competenti (Ministero degli Esteri – Unità di crisi -, Automobile Club, Associazioni Nazionali e Regionali degli Agenti di Viaggio, Associazioni di tutela dei Consumatori) allo scopo di valutare rischi, tutele e precauzioni per i paesi previsti nel programma di viaggio e decidere individualmente e liberamente la partecipazione al viaggio stesso. I partecipanti inoltre prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti dell’assoluta correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni non possono e non vogliono sostituirsi alla decisione individuale di effettuare o meno il viaggio. Pertanto la Soc. Coop. Sociale Onlus VIAGGI SOLIDALI non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali danni e pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della situazione di sicurezza in generale nei paesi visitati. COMUNICAZIONE SUL TURISMO SESSUALE Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art 17, comma 1, della legge n. 38 del 06/02/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.